OGGETTO: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2024/2025 – Personale docente, educativo e
ATA.
Si trasmettono, per quanto di competenza e per ogni opportuna diffusione al personale interessato:
– il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici
relativi al triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, sottoscritto il 18.5.2022;
– l’Accordo di integrazione e modifica del CCNI del 18 maggio 2022, sottoscritto il 21 febbraio 2024;
– l’Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 relativa alla mobilità personale docente, educativo
ed A.T.A. a.s. 2024/25;
– l’Ordinanza Ministeriale n. 31 del 23 febbraio 2024 relativa alla mobilità insegnanti religione cattolica
a.s. 2024/25;
– nota ministeriale prot. 22364 del 23.2.2024 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’a.s. 2024/25.
Per tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione si rinvia integralmente alla
normativa sopra richiamata e alla sezione “Mobilità 2024 – 2025” del sito del Ministero dell’Istruzione e del
Merito di cui al seguente link https://www.miur.gov.it/mobilità-2024-2025, che si invita a leggere e consultare
con estrema attenzione.
Per i termini, l’Ordinanza citata prevede all’art. 2 scadenze differenziate per le diverse categorie di personale,
di seguito elencate:
• per tutto il PERSONALE DOCENTE il termine iniziale per la presentazione delle domande di
mobilità territoriale e professionale è fissato al 26 febbraio 2024 e il termine ultimo è fissato al 16 marzo
2024
• per il PERSONALE EDUCATIVO il termine iniziale è fissato al fissato al 28 febbraio 2024 e il
termine ultimo è fissato al 19 marzo 2024.
• per il PERSONALE ATA il termine iniziale è fissato al 8 marzo 2024 e il termine ultimo è fissato
al 25 marzo 2024.
Successivamente alla scadenza dei suddetti termini non è più concesso integrare o modificare
(anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse. È consentita la revoca delle domande
di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata, nei termini e
secondo le modalità indicate di cui all’art. 5 dell’ordinanza n. 30 del 2024. Non è ammessa la
rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi
motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia
rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione
dell’organico di fatto.
da Mtic822007-aut